giovedì 12 giugno 2008

a proposito di ICI e Comuni




Il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia ha emanato una risoluzione, la n. 12/2008, che fa chiarezza sulle disposizioni del decreto legge n. 93/2008, in materia di esenzione ici della prima casa di abitazione.

E' il regolamento comunale sull'imposta comunale sugli immobili che determina in concreto portata e contenuto dell'esenzione ici, soprattutto in tema di assimilazione ad abitazione principale. L'articolo 1 del decreto legge n. 93/2008 infatti, stabilisce espressamente che l'esenzione opera per tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento vigente al 29.5.2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 93/2008) ha assimilato alle abitazioni principali.
Infatti, qualunque sia stata la terminologia utilizzata dal regolamento comunale per chiarire il concetto di assimilazione, l'esenzione spetta "in tutte le ipotesi in cui è chiara la volontà dell'ente locale di estendere i benefici previsti per le abitazioni principali". Da ciò consegue che le modifiche al regolamento ICI che il comune vorrà operare "non possono restringere le fattispecie di assimilazione che sono già state riconosciute in precedenza". Una particolarità viene evidenziata dalla risoluzione delle finanze. Riguarda la prima casa sul territorio italiano dei nostri concittadini residenti all'estero. Sul punto, la nota Anci Ifel di pochi giorni fa (NORMA ne ha anticipato i contenuti) riteneva che l'assimilazione ad abitazione principale dovesse essere garantita in quanto, anche se non espressamente citata nell'articolato del D.L. n. 93/2008, la si rendeva "ope legis". Ora, invece, la risoluzione ministeriale in esame dispone che le abitazioni dei residenti all'estero sono esenti dall'ici "solo se il regolamento comunale ha già provveduto alla loro assimilazione con le abitazioni principali".

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