venerdì 9 maggio 2008

PERMESSO INVALIDI: l'abuso è legale?

TUTELIAMO I VERI INVALIDI DAI FURBETTI

Continuano sempre più a pervenire segnalazioni da parte dei cittadini di auto che sfercciano in centro storico e nelle strade adiacenti, che espongono il permesso per invalidi, con alla guida persone che non pare abbiamo invero alcuna invalidità. Ancor meglio viene riscontrato la sosta in centro (ZTL-APU) di conduenti che scendono allegramente dall'auto, a fianco magari della fidanzatina.

Dette circostanze, se riscontrate, dovranno essere immediatamente sanzionate.
Infatti, così come non ci aggradano forme di illegalità, anche comportamentali, degli avventori del Centro, ancor più ferma deve essere la risposta per chi vuole avvantaggiarsi sugli altri, facendo particolarmente uso del disagio fisico di persone evidentemente più sfortunate delle altre.

Un malcostume che deve essere subito bloccato con una serie di attività, anche di sensibilizzazione del fenomeno, da parte della Pubblica Amministrazione e della Polizia Municipale diretta a contrastare i finti invalidi che intendano utilizzare i permessi per entrare e posteggiare nelle zone a traffico limitato. Una stretta fatta di controlli ad hoc all´interno dei perimetri della Ztl e APU, con il mandato dato specifico alla polizia municipale di multare chi utilizzerà pass per invalidi senza avere disabili a bordo»

  • Pertando VIENE CHIESTA con apposita interrogazione alla Presidente del CONSIGLIO della Circoscrizione CENTRO, che la Pubblica Amministrazione conferisca apposito mandato alla Polizia Municipale di verificare la legittimità e la regolarità del maggior numero possibile di permessi e contrassegni per disabili in circolazione, elevando le previste sanzioni, procedendo anche ad una mirata campagna informativa per prevenire il fenomeno.
  • che la Polizia Municipale, venga a riferire sulla suesposta situazione e si attivi comunque con aposite iniziative a contrastare il fenomeno denunziato, che ricoprino funzione anche di natura informativa e non solo sanzionatoria, per la monitorizzazione del fenomeno.
Francesco Querci (Consigliere UDC Prato CENTRO)

E' bene ricordare che la gravità di simili comportamenti, evidentemente snobbata da alcuni cittadini, può portare anche (oltre alle sanzioni amministrative) alla denuncia penale per uso di atto falso e falsità materiale commessa da privato, (Art. 76 D.P.R. 445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.L’uso improprio del contrassegno comporta l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal C.d.S. e dalla normativa vigente in materia.La falsificazione del contrassegno o l’uso di un contrassegno falso o contraffatto comportano l’irrogazione delle sanzioni previste dagli artt. 476 e seguenti del codice penale).
CENNI SU il PERMESSO INVALIDI

Dal Sito del COMUNE DI PRATO
(vai)

Breve descrizione E’ un tagliando che permette alle persone disabili di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli. Il contrassegno è strettamente personale (utilizzabile quindi solo in presenza dell'intestatario), non è vincolato ad uno specifico veicolo, né subordinato al possesso della patente di guida.

E’ sufficiente che l'intestatario lo esponga sul parabrezza del veicolo quando è alla guida o è accompagnato da terzi. Se il contrassegno non è esposto il veicolo non è mai autorizzato a sostare o circolare usufruendo delle deroghe di cui al punto successivo e sarà quindi sanzionato di conseguenza. Nemmeno la produzione successiva del contrassegno con la dichiarazione del titolare consentirà l’annullamento del verbale, poiché è solo l'esposizione del titolo personale che garantisce la concessione delle particolari agevolazioni riconosciute dalla legge. In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione civile con sentenza del 4 maggio 2005, n. 8425.

Il contrassegno invalidi, se esposto sul veicolo al servizio effettivo del titolare dello stesso e sempre che la sosta non rechi grave intralcio permette di:
- transitare nelle corsie riservate ai mezzi pubblici;
- circolare nell'area pedonale (Apu), nelle zone a traffico limitato (Ztl) e a traffico controllato (Ztc);
- circolare nel caso di blocco o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento (domeniche ecologiche, targhe alterne…);
- sostare negli spazi riservati ai veicoli delle persone disabili (tranne nelle aree di parcheggio "personalizzate");
- sostare gratuitamente nei posteggi pubblici a pagamento;
- sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
- sostare nelle aree pedonali (Apu), nelle zone a traffico limitato (Ztl) e a traffico controllato (Ztc);
- sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta (purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione).
Il contrassegno invalidi, anche se esposto, non autorizza alla sosta nei luoghi dove questa è vietata dalle principali norme di comportamento (marciapiedi, spazi per i mezzi pubblici, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni, contro il senso di marcia, sugli attraversamenti pedonali e ciclabili, sulle piste ciclabili, negli spazi riservati ai mezzi di soccorso e di polizia, etc e in ogni luogo dove la sosta rechi comunque grave intralcio).
E SI LEGGA ANCHE
Art. 188. "Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide." nuovo codice della strada
.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento. 2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate. 3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato. 4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. 5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.

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