giovedì 25 marzo 2010

Sui talk show televisivi relativi all'informazione politica

DURA LEX
In base a quanto stabilito dall'art. 2 l.n. 28/2000 ed al distinguo operato, agli effetti del rispetto del principio della par condicio da parte delle emittenti private, fra "programmi di informazione" e "comunicazione politica radiotelevisiva", non è consentito applicare ai primi la disciplina dettata per la seconda.


Con ordinanza 12 marzo 2010 n. 1180, la Sezione Terza Ter del TAR del Lazio ha ritenuto, ad una prima delibazione sommaria, non sprovviste di fondatezza le censure dedotte avverso la delibera n. 25/10/CSP dell'Autorità per la vigilanza nelle comunicazioni, recante disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature.


In particolare, il TAR del Lazio ha concentrato l'attenzione sulla parte della citata deliberazione in cui, in violazione dell'art. 2 L. 22 febbraio 2000 n. 28 e del distinguo operato, agli effetti del rispetto del principio della par condicio da parte delle emittenti private, dal giudice delle leggi fra "programmi di informazione" e "comunicazione politica radiotelevisiva", è stata ritenuta applicabile ai primi la disciplina dettata per la seconda.


Al riguardo, va ricordato che l'art. 2 della citata legge n. 28 del 2000 (recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) in tema di comunicazione politica radiotelevisiva, stabilisce che:

  • >>> le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica;
  • >>> s'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione;
    >>> è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche;
  • >>> l'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita;
  • >>> la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione», e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

Per l'efficacia delle disposizioni di cui al citato articolo 2 l.n. 28/2000, occorre tenere presente quanto stabilito dall'art. 11-septies della medesima legge, aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313, mentre le regole di cui all'articolo 2 sono state stabilite con Del.Comm.Vig.Rai 21 giugno 2000, con Del.Aut.gar.com. 22 giugno 2000, n. 200/00/CSP, e con Provv. 18 dicembre 2002.

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